FAQ (SUA.SV Appalto 142)
Domande&Risposte
Domanda 1
In merito ai subcriteri costituenti il criterio a) dell’offerta tecnica.
Per l’elemento a.2) si chiede di presentare interventi NZEB superiori a12000 mc con comprova della loro realizzazione.
Si chiede conferma della possibilità di presentare interventi di sola progettazione intendendo per “realizzati” che sono stati approvati e non anche edificati.
Risposta
Nella scheda dei criteri è chiaramente scritto al sub criterio a.2 , che oltre alla progettazione di edifici NZEB, vi deve essere anche la comprova della loro realizzazione e delle relative certificazioni ottenute. Inoltre nelle descrizioni di come sarà attribuito il punteggio relativo al sub criterio a.2 è richiesta la descrizione delle scelte progettuali e/o esecutive adottate a risoluzione di specifiche problematiche rivelatesi in occasione della fase di progettazione ed esecuzione.
Domanda 2
Con riferimento a quanto in oggetto, presa visione del disciplinare e della documentazione di gara allegata, nonché delle rettifiche del 24 luglio 2018 si segnalano alcune incongruenze:
Paragrafo 12 del disciplinare
Viene correttamente riportato il riferimento “'art. 31, comma 8 del d.lgs. 50/2016”, tuttavia tale articolo viene trascritto in maniera erronea in quanto la relazione geologica non può essere oggetto di subappalto mentre lo sono le indagini geologiche (ovvero indagini strumentali carotaggi, prove, ecc.).
Sicuramente si tratta di un errore di battitura in quanto peraltro al paragrafo 16 del disciplinare viene rimarcato l’obbligo della presenza di un Geologo nel gruppo dei soggetti partecipanti.
Per una maggior chiarezza si chiede in ogni caso la corretta trascrizione dell'art. 31, comma 8 del d.lgs. 50/2016.
La allegata relazione “progetto di fattibilità tecnica ed economica”
E' riportato un quadro economico totalmente in contrasto con il D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 per quanto riguarda le prestazioni professionali effettuabili dal professionista Geologo.
Viene identificata la prestazione “relazione geologica” con il soggetto esecutore “Geologo”, mentre il professionista Geologo ha anche competenza concorrente con altre categorie professionali nella redazione di varie relazioni specialistiche (a solo titolo di esempio relazione geotecnica e sismica); il compenso indicato non è conforme al Decreto Parametri; la prestazione del Geologo è inoltre riferita solo ad un lotto di lavori, in contrasto con le Linee guida ANAC.
La cifra indicata risulta comunque difforme da quanto indicato nell’Allegato B Strutture dove si è utilizzata la Normativa vigente per il calcolo dei compensi professionali.
Anche in questo caso si chiede di precisare che i riferimenti per i compensi professionali a gara sono quelli contenuti negli Allegati A-B-C-D rettificati e che il quadro economico riportato nella “Relazione di fattibilità tecnica ed economica” non costituisce un riferimento in tal merito. Ciò per evitare possibili incomprensioni come avvenuto per gli iscritti che hanno effettuato allo scrivente Ordine segnalazioni in merito.
Infine si rammenta che il corrispettivo della relazione geologica o geotecnica o sismica non deve comprendere i costi delle indagini geognostiche, queste devono essere quotate separatamente dal compenso professionale con importo determinato mediante l’applicazione di voci unitarie appositamente specificate nel Prezzario Regionale delle Opere Edili della Regione Liguria (consultabile all’indirizzo: http://www.appaltiliguria.it). Per quanto attiene le indagini le cui quotazioni non sono incluse nel suddetto prezzario, consolidata giurisprudenza consente di riferirsi a prezzari ufficiali delle Regioni limitrofe.
Pertanto si richiede che siano pubblicate le opportune precisazioni e/o rettifiche al disciplinare di gara relativamente alle osservazioni qui formulate.
Risposta
In riferimento al paragrafo 12 del Disciplinare di gara, riportiamo nella sua interezza l'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016:
"Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonchè gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonchè per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)".
Per quanto riguarda i compensi professionali:
Si precisa che per quanto attiene ai compensi professionali posti in gara si deve tenere conto solo di quanto contenuto negli allegati A-B-C-D.
Il quadro economico del progetto studio di fattibilità-preliminare, come dice la definizione stessa, ha solo individuato in maniera sommaria gli importi, che sono stati poi definiti con i calcoli eseguiti con le tabelle del D.M. 17 giugno 2016, pertanto il rilievo sul fatto che il compenso non è conforme è superato dal fatto che nella tabella B, sono previsti i compensi per la relazione geotecnica; relazione sismica e sulle strutture e la relazione geologica per un compenso totale di €.16.630,66 oltre oneri ed IVA.
Per quanto attiene al riferimento che il compenso del geologo è riportato in un solo lotto e quindi che sarebbe in contrasto con le linee Guida ANAC, si precisa che le suindicate linee guida citano che la stazione appaltante deve assicurare la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e per la necessità di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall’esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista e non fa riferimento in alcun modo al fatto che in caso di progetti suddivisi in lotti è necessario calcolare il compenso per ognuno di essi.
Per quanto riguarda l'ultimo capoverso si precisa che nel calcolo dei compensi della relazione geologica, relazione sismica e relazione geotecnica, non sono stati ricompresi in alcun modo i costi delle indagini geognostiche.
Domanda 3
Al punto 8.2 del disciplinare di gara viene chiesto il sopralluogo obbligatorio come bisogna organizzarsi, essendo un RTP costituendo, ci sono dei giorni stabiliti, bisogna chiamare per un appuntamento?
Risposta
Il sopralluogo è obbligatorio, può essere effettuato autonomamente dai concorrenti. Il Comune non rilascerà nessuna attestazione relativa alla presa visione dei luoghi. Per ulteriori informazioni i concorrenti potranno contattare il RUP, geom. Emanuelle Barberis del Comune di Bordighera (IM) tel. 0184 261680
Domanda 4
Nella busta amministrativa è previsto, oltre alle varie dichiarazioni secondo i modelli messi a disposizione, l’inserimento del DGUE secondo il (MODELLO H). Chiediamo tale modello deve essere compilato e firmato sia in maniera cartacea che compilato e firmato digitalmente e poi riportato su CD o chiavetta usb ed entrambi (cioè sia il DGUE cartaceo che il CD contenente il DGUE firmato digitalmente) inseriti nella busta amministrativa insieme agli altri documenti?
Risposta
Si.
Domanda 5
Art.4.1: quando si parla di 3 schede e a seguire di una scheda per ogni servizio, per servizio si intende il servizio architettonico, strutturale e impiantistico o si fa riferimento a 3 dei 4 sub criteri cioè sub.criterio a.1, a.2, e a.3?
Risposta
Premettendo che il servizio oggetto del bando è unico, non è diviso in architettonico, strutturale, impiantistico, o meglio è stato suddiviso in queste categorie solo per il calcolo della parcella, quindi le schede si intendono 1 per ogni servizio, inerente interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi anche qualificabili affini a quelli (S04,E08) oggetto dell’affidamento.
Domanda 6
Art. 16 lettera “d” e lettera “e” suo rapporto con articolo 16.2: è possibile avere delucidazioni circa il significato della lettera “d” dove dice “numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (pari a 1 volta le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico – unità stimate per lo svolgimento dell’incarico2) 2x1=2” e lettera ”e” che recita “numero di unità minime di tecnici (pari a 1 volta le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico – unità stimate per lo svolgimento dell’incarico2) 2x1=2” e suo rapporto con l’art. 16.2?
Risposta
In merito al quesito si specifica che:
- per quanto riguarda il punto “d” devono essere dichiarato il numero medio annuo di personale utilizzato nelle attività professionali
- per il punto “e” il numero minimo di tecnici che si intende impegnare nelle attività di progettazione relative all'incarico oggetto di bando
Domanda 7
Art. 16 al fondo NOTA BENE, punto “a” secondo capoverso: “In caso di raggruppamenti temporanei ecc…” quando si parla dei requisiti del mandatario in misura percentuale maggiore rispetto a ciascuna dei mandanti, per requisiti si intendono requisiti finanziari e quindi relativi al fatturato o relativi all’attività professionale?
Risposta
Tutti i requisiti sia di capacità economico-finanziaria che tecnico-professionale, previsti dal disciplinare devono essere posseduti dai professionisti associati che andranno a costituire il gruppo di lavoro in misura maggioritaria dalla mandataria ma sempre proporzionalmente alla percentuale di partecipazione nel raggruppamento.
Domanda 8
Art.17.4: si parla di 3 buste chiuse e sigillate e poi si parla di busta A, B,C,D, sembrerebbero 4; è possibile avere delucidazioni in merito?
Risposta
Le buste chiuse e sigillate devono essere quattro:
- “A - Documentazione amministrativa”;
- “B - Offerta Tecnica”;
- “C – Offerta tempo”;
- “D - Offerta economica”.
E tutte da inserirsi in apposito plico.
Domanda 9
La scrivente, al fine di presentare un’offerta quanto più conforme ai criteri di valutazione della gara, intende partecipare in raggruppamento con una società inglese specializzata nella progettazione di edifici scolastici. Tale società, con cui già si sono avute collaborazioni in gare espletate in Italia senza avere problemi di regolarità amministrativa, è iscritta al sistema AVCPass e può dunque generare il PASSOE. Al punto 18.7 si richiede, però, il D.G.U.E. firmato digitalmente come di seguito riportato:
“18.7 a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea (modello G). Il D.G.U.E. deve essere redatto anche in formato elettronico, con firma digitale e compilato su supporto informatico (CD o chiavetta usb) ed inserito all’interno della busta A contenente la documentazione amministrativa.”
In Inghilterra non sono obbligatorie le firme digitali, per differenze sostanziali negli ordinamenti giuridici, di conseguenza la mandante si trova impossibilitata a firmare digitalmente il D.G.U.E (che in altre gare, non telematiche come la procedura in oggetto, ha solo sottoscritto in originale senza riscontrare problemi procedurali).
La scrivente, pertanto, in qualità di mandataria in RTP, chiede, al fine di garantire la più ampia partecipazione ad una procedura di bando aperta, di poter firmare digitalmente il DGUE della mandante allegando opportuno atto di delega sottoscritto tra le parti o in alternativa di presentare, per la sola mandante inglese, il DGUE firmato in originale e scansito.
Risposta
Nel caso non sia possibile redigere e sottoscrivere digitalmente il documento di gara unico europeo (DGUE) è possibile allegare alla documentazione di gara il DGUE compilato in formato cartaceo e firmato (anche non digitalmente), purchè in originale e non scansito.
Domanda 10/11/12/13
- In merito alla gara in oggetto si chiede se sia confermato che il requisito NZEB debba riguardare esclusivamente opere realizzate e concluse a fare data dal luglio 2015 (D.M. 26/06/2015), certificate NZEB da idoneo soggetto abilitato collaudatore energetico.
- In riferimento alla gara in oggetto, si chiede se sia corretto che il volume indicato nel sub-criterio A.2 di 12.000 mc sia equivalente ad un edificio con capienza pari a 100 bambini secondo i requisiti dimensionali minimi previsti dal D.M. 18/12/1975 e se quindi ogni servizio atto ad ospitare 100 bambini assolva a quanto richiesto dal sub-criterio a.2. Si chiede, inoltre, di mettere a disposizione le planimetrie e gli elaborati grafici relativi all’intervento, dal momento che quelli riportati all’interno della Relazione illustrativa non risultano leggibili.
- In considerazione della specificità del requisito tecnico richiesto e della particolarità della referenza dei lavori analoghi, si rimanda la S.A. alla necessità di aprire maggiormente i termini del punteggio relativo ai lavori analoghi poichè sono pochissimi gli edifici con le caratteristiche richieste dal bando. Anzi, poichè la norma nZeb è molto recente, difficilmente si è potuto arrivare a conclusione con un progetto realizzato il cui iter approvativo risulta certamente precedente l'entrata in norma degli edifici nZeb. La configurazione attuale del bando, soprattutto per il punto in oggetto, chiude oggettivamente il mercato e rischia di configurarsi come "uso di criteri discriminatori".
- In merito alla gara in oggetto si chiede se sia confermato che il requisito NZEB debba riguardare esclusivamente opere realizzate e concluse a fare data dal luglio 2015 (D.M. 26/06/2015), certificate NZEB da idoneo soggetto abilitato collaudatore energetico.
Risposte (10, 11, 12 e 13)
I quesiti 10, 11, 12 e 13 si ritengono superati a seguito della modifica ai Criteri di valutazione delle offerte operata dal Comune di Bordighera (IM) con Determinazione n. 562 dell'8 agosto 2018 pubblicata sul sito www.provincia.savona.it analogamente alla documentazione di gara conseguentemente variata.
Domanda 14
La gara è evidentemente in linea con articolo 23 del codice e pertanto si richiede di modificare il bando, da OEV a Concorso di progettazione in due fasi (art. 154 comma 4).
Risposta
In relazione alla richiesta di modificare il bando da OEV a Concorso di progettazione in due fasi (art. 154 comma 4), si precisa che il Comune di Bordighera ha valutato che i servizi oggetto della presente gara non presentano le caratteristiche indicate dall'articolo 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico).
Tale valutazione è stata ancor più implicitamente avvalorata da quanto stabilito dal medesimo Comune con propria determinazione n. 562 dell'8 agosto 2018 nella quale sono stati rivisti alcuni dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara.
Ne consegue che la procedura di aggiudicazione della gara in oggetto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – del contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell’offerta.
Domanda 15
In relazione al bando in oggetto, anche su segnalazione di Associati interessati a partecipare alla procedura, mi permetta di formulare alcune osservazioni in merito alla parcella.
In primo luogo al punto 1.2 del disciplinare di gara viene precisato che "l'importo stimato dell'appalto ammonta ad Euro 430.983,47, IVA e oneri esclusi".
A tale proposito non si comprende come sia stato calcolato t ale importo, notevolmente ridotto rispetto al calcolo allegato da noi effettuato (ammontante a euro 506 761,04). Il calcolo sembrerebbe infatti non tenere conto dei parametri di cui al DM giustizia del 17 giugno 2016, richiamato dall'articolo 24 co. 8 del D.lgs. 50/2016 secondo cui "l predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento".
Sarebbe pertanto opportuno indicare con maggiore chiarezza le modalità di calcolo effettuate. Al riguardo l' Anac, con le linee guida n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura, delibera n. 973 del 14 settembre 2016 aggiornata con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018, ha riconosciuto l'obbligatorietà dell'indicazione delle modalità di calcolo dei corrispettivi. In particolare nella parte 111 delle citate linee guida, al paragr. 2.2, viene disposto che "Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo."
Inoltre va evidenziato che il 24 luglio è stato pubblicato un avviso di rettifica in cui si informava dell'esistenza di un errore materiale nel calcolo delle parcelle, di provvedere a una rideterminazione dell'importo stimato dell'appalto e a una rettifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Pertanto, considerata anche l'esistenza di un precedente errore di calcolo, che peraltro non ha prodotto una rettifica corretta del corrispettivo, e la conseguente modifica dei requisiti di partecipazione, Le sarò grato se vorrà consentire una proroga della scadenza delle offerte, secondo quanto previsto dall'articolo 79 del d.lgs. 50/2016. La norma infatti recita, ai commi 3 e 4, che "Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche".
Alla luce di quanto esposto, Le sarò pertanto grato se vorrà modificare il suddetto calcolo e concedere una proroga di scadenza delle offerte, in modo da adeguare gli atti a quanto segnalato.
Risposta
Il RUP del Comune di Bordighera (IM), ha così risposto (prot. n. 41190 del 14/08/2018):
“In merito alla nota di cui sopra, con allegato il calcolo della presunta parcella per l’incarico professionale oggetto del bando in questione, si riscontra precisando che il calcolo effettuato dal Comune di Bordighera si ritiene congruo.
Nel calcolo della presunta parcella effettuato, sono state inserite delle prestazioni aggiuntive nelle fasi di progettazione definitiva, esecutiva ed in fase esecutiva, per le categorie di opere S.04, IA.02 E IA.03, quali:
A) elaborati antincendio;
B) relazione energetica;
C) schema di contratto, capitolato speciale;
D) piano di manutenzione;
E) liquidazione e contabilità a corpo.
Le suddette voci sono state da noi previste, rispettivamente nelle seguenti categorie di lavori e fasi progettuali:
A) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ( IMPIANTI A) IA.03;
B) PROGETTAZIONE DEFINITIVA CATEGORIA E.08;
C) PROGETTAZIONE ESECUTIVA CATEGORIA E.08;
D) PROGETTAZIONE E3SECUTIVA CATEGORIA E.08;
E) ESECUZIONE LAVORI CATEGORIA E.08.
Si precisa inoltre, che in ogni fase di progettazione esecutiva di ogni categoria di lavori è stata prevista la prestazione QbIII.01 – Relazione generale e specialistiche, in modo tale che siano redatte tutte le relazioni necessarie per redigere il piano di manutenzione dell’opera completo, sotto tutti glia aspetti della varie categorie di lavori che compongono il progetto.
Per quanto sopra il calcolo da noi effettuato si ritiene congruo e da non modificarsi”.
In ordine alla richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte, lo stesso è stato prorogato al giorno 4 settembre 2018 alle ore 12:00.
Domanda 16
Con la presente si intendono segnalare alcune irregolarità contenute nel calcolo degli onorari (Calcolo Compenso –Allegati A, B, C e D al Disciplinare di Gara) di seguito riportate in modo sintetico facendo riferimento alle Tabelle contenute nell’Allegato 01:
1) Tabella 01 – Importi dei lavori di riferimento per il calcolo degli onorari e percentuale di spese
L’osservazione in questo caso si riferisce alla percentuale di spese individuata "forfettariamente” nel 10% degli onorari per le opere edili e per le strutture speciali (Tabella A e B) e del 25% per gli impianti (Tabella Ce D).
In tutte e quattro le tabelle si fa riferimento al Calcolo on - line compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 1... https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/tools/interpolazione/) di cui viene riportato diligentemente il testo:
“L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare).”
Ma il termine forfettariamente non è sinonimo di arbitrariamente ed indica più semplicemente che le spese non vengono liquidate in base ad una lista ma in base ad una percentuale forfettaria che fa riferimento ad importi “limite” delle opere e richiama il metodo dell’interpolazione per gli importi intermedi.
Un procedimento per individuare la percentuale delle spese che risale alla prima formulazione della Tariffa per Ingegneri ed Architetti della Legge 143 del 2 marzo 1949.
In particolare le percentuali corrette per la E.08 e la S.04 individuate sulla base della interpolazione lineare nella Tabella 01 sono rispettivamente del 23,13% e del 24,28% .
Applicando tali percentuali agli importi di queste due categorie la differenza risulta esser di € 44.231,27 (vedi Tabella 07 – ultimo riepilogo)
2) Tabella 03 – onorari progetto definitivo.
In questo caso si rileva che l’estensore del calcolo del compenso in oggetto per tutte le relazioni ha adottato un criterio del tutto soggettivo nello scegliere la categoria di opere a cui riferire la prestazione quando è evidente che se la Tabella riporta una percentuale per ciascuna categoria di opere tale percentuale va applicata a tutte le opere; se l’intendimento dell’estensore delle Tabelle fosse stato quello di affidare alla libera scelta dell’Ente Appaltante il ricorso ad una categoria piuttosto che ad un’altra per dimostrarlo bisognerebbe capire quando la relazione paesaggistica possa essere richiesta per l’impianto idrico sanitario di un edificio, o quella archeologica o quella sismica o geotecnica etc .
E’ evidente che la ratio è diversa ed intende riferire il compenso alla dimensione complessiva dell’opera e la presenza delle singole percentuali per le diverse categorie è determinata solo dalla possibilità che certe opere non siano presenti nell’intervento. Peraltro è lo stesso schema utilizzato per il calcolo del PSC.
Il risultato è che l’importo degli onorari risulta notevolmente inferiore a quanto sarebbe corretto.
Nella Tabella 03 sono evidenziati in colore rosso gli importi mancanti per le singole relazioni.
Un’ulteriore segnalazione riguarda la mancanza della prestazione relativa alla “Progettazione integrale e coordinata” che viene invece richiesta nel Disciplinare di Gara dove viene precisato l’obbligo di indicare: “la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche” (art.6.1).
In questo caso la differenza è di € 66.287,50 a cui è da aggiungere la percentuale di spese corretta.
3) Tabella 04 – onorari progetto esecutivo
Anche per il calcolo degli onorari per il progetto esecutivo valgono i ragionamenti svolti al punto precedente.
In questo caso la differenza rilevata assomma ad € 17.124,56 a cui è da aggiungere la percentuale di spese corretta
4) Tabella 05 – onorari per la contabilità di cantiere
La Tabella evidenzia in rosso che gli onorari relativi alla contabilità di cantiere sono stati previsti per le sole opere edili E.08 e non per le altre categorie di lavori.
In questo caso la differenza rilevata assomma ad € 7.017,76 a cui è da aggiungere la percentuale di spese corretta
5) Tabella 06 – onorari per la Direzione Lavori
La Tabella evidenzia in rosso che gli onorari relativi alla Direzione prevedono la prestazione “liquidazione” solo sull’importo delle opere E.08 circostanza che non può realizzarsi perché si deve procedere alla liquidazione di tutti gli importi.
In questo caso la differenza rilevata assomma ad € 13.858,53 a cui è da aggiungere la percentuale di spese corretta.
Si fa notare inoltre che non è presente nessun compenso per l’attività di “assistenza geologica agli scavi” che tuttavia è prevista all’interno dell’intitolazione della gara.
6) Tabella 07 - Riepilogo e riepilogo di confronto
L’importo complessivo degli onorari non previsti ammonta perciò ad € 134.853,72 a cui sono da aggiungere come già indicato la percentuale di spese corretta per le voci mancanti di cui alle Tabelle 03, 04 e 06 oltre al compenso per l’attività di assistenza allo scavo da parte del geologo per un totale a base di gara quantomeno di € 565.839,29.
Si fa richiesta pertanto di sospendere la gara in corso al fine di correggere le predette anomalie, che renderebbero illegittima la procedura di gara.
Risposta
Vedasi risposta al quesito 2 e al quesito 15.