Bonifiche siti contaminati e Disciplina Impianti oli minerali
Nella sezione sono disponibili informazioni relative alle Bonifiche dei siti contaminati e la Disciplina degli Impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali GPL.
Il tema della bonifica dei siti inquinati riguarda le compromissioni delle matrici ambientali suolo, sottosuolo, ivi compresi i riporti di materiale e acque sotterranee. Chiunque cagiona in maniera dolosa o colposa una potenziale contaminazione è tenuto al risarcimento nei confronti dello Stato sulla base del principio "chi inquina paga" introdotto dalla legge 349/86 e dalle normative seguenti.
Oggi la materia è regolata dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 che ha riformato completamente la normativa precedente e nel quale assume un ruolo centrale la procedura dell'analisi di rischio sito specifica e la distinzione tra iter e interventi da adottare per i siti in esercizio rispetto ai siti dismessi.
La Regione Liguria, con la legge regionale n.10/2009 e successive modifiche e integrazioni, ha trasferito molte competenze amministrative agli Enti locali. Tali competenze in capo alla Provincia sono descritte nella presente pagina.
In questo spazio dedicato alle bonifiche possono essere reperite le informazioni circa la normativa principale di riferimento, anche più specifica come quella da applicare ai punti vendita carburante con superficie fino a 5000 mq (D.M. 31/2015), nonchè alcuni chiarimenti regionali, l'elenco dei siti contaminati inseriti nell'anagrafe regionale e i riferimenti degli uffici per le richieste di informazioni o di specifici approfondimenti.