Conferenze di Servizi
La legge 7 agosto 1990, n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" individua la regolamentazione volta alla semplificazione dell'attività amministrativa ed alla concertazione, per la realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione di progetti ed il rilascio dei necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni.
La Conferenza di servizi semplificata (senza riunione) è la modalità ordinaria di svolgimento della Conferenza di servizi e si tiene senza riunioni, ovvero in modalità "asincrona", mediante la trasmissione per via telematica ai partecipanti delle comiunicazioni, delle istanze, dei progetti, ecc.
La Conferenza di servizi simultanea (con la riunione), ovvero in modalità "sincrona" si svolge solo quando strettamente necessaria e in limitati casi indicati espressamente dalla legge.
La Conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.
La Conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.
Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una Conferenza di servizi preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.
Qualora un progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita Conferenza di servizi regionale convocata in modalità sincrona.