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Provincia di Savona

Domande&Risposte

Domanda 1

Si chiede di confermare che tutti i riferimenti agli impianti semaforici presenti nella documentazione di gara, come nell?oggetto della concessione stessa, siano da considerarsi un refuso.

Risposta

Non è un refuso. C’è un solo impianto semaforico

Domanda 2

Si chiede di chiarire se il sopralluogo obbligatorio previsto dall'art 11 del Disciplinare di gara debba: effettuarsi in autonomia, per cui ciascun concorrente effettua in modo indipendente il sopralluogo ed inserisce nella busta A (busta amministrativa) un'autodichiarazione di presa visione de luoghi; Effettuarsi su appuntamento, a valle del quale il Comune rilascerà un attestato di avvenuto sopralluogo che il concorrente deve sottoscrivere digitalmente e inserire in Busta A (busta amministrativa. In tal caso si chiede a quale indirizzo PEC inviare formale richiesta di sopralluogo.

Risposta

Si conferma che il sopralluogo può essere svolto in autonomia

Domanda 3

Si chiede di confermare che il valore della concessione su cui calcolare la garanzia provvisoria richiesta all'art 10.1 del Disciplinare di gara sia pari a 2.809.982,00 (pari al canone annuo indicato all'art 3.1.1 del disciplinare di 187.332,00 per i 15 anni di contratto) e non pari a € 2.858.417,00, poiché tale importo risulta comprensivo di TEE.

Risposta

L’importo della concessione sul quale calcolare la garanzia provvisoria richiesta dall’art. 10.1 del Disciplinare di gara è pari ad Euro 2.809.982,00

Domanda 4

Con riferimento ai Requisiti Speciali del progettista indicati all'articolo 6.1.2. del Disciplinare di Gara in conformità a quanto prescritto dall'art. 4.3.2.1 del Decreto ministeriale del 27 settembre 2017 Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica, si chiede di confermare che il ruolo di progettista illuminotecnico possa essere svolto da un professionista iscritto all'ordine degli ingegneri o all'ordine degli architetti o all'ordine dei periti (ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013) e che pertanto il riferimento al possesso della specifica Laurea in Ingegneria con Abilitazione all'esercizio della Professione ed iscrizione all'Albo degli Ingegneri sia da considerarsi un refuso.

Risposta

I requisiti speciali del progettista indicati all’art. 6.1.2 del Disciplinare di gara, dovranno riguardare professionisti iscritti all’ordine degli ingegneri o all’ordine degli architetti o all’ordine dei periti (ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell’illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013)

Domanda 5

 Con riferimento ai Requisiti Speciali del progettista indicati all'articolo 6.1.2. del Disciplinare di Gara si chiede di confermare che il professionista indicato dell'operatore economico concorrente come coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione debba possedere i requisiti di cu all'art 98 del D.lgs. 81/2008 e che pertanto il riferimento al possesso della specifica Laurea in Ingegneria con Abilitazione all?esercizio della Professione ed iscrizione all'Albo degli Ingegneri sia da considerarsi un refuso.

Risposta

I requisiti speciali del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione indicati all’art. 6.1.2. del Disciplinare di Gara, dovranno riguardare professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008

Domanda 6

Con riferimento ai Requisiti Speciali del progettista indicati all'articolo 6.1.2. del Disciplinare di Gara: 6. 1.per ciò che riguarda il requisito di Capacità economico-finanziaria fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell?ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, inteso come somma dei fatturati maturati nei migliori tre esercizi, per un importo complessivo corrispondente ad Euro 400.000,00; qualora la progettazione sia svolta da un progettista interno all'azienda concorrente, in possesso di adeguata Attestazione SOA per progettazione e costruzione, considerato che, nel caso in cui l'Impresa concorrente abbia la titolarità di contratti di gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica (intendendosi come tali quelli comprendenti la progettazione, gestione ed esecuzione di interventi di efficientamento e miglioramento energetico degli impianti), il canone dovuto al Concessionario è omnicomprensivo, quindi non vi è possibilità di scindere il fatturato della commessa in base alla singola attività svolta (progettazione, gestione, fornitura energia, etc.), si chiede di confermare che per la dimostrazione del suddetto requisito sia sufficiente presentare i Certificati di Regolare Esecuzione dei servizi di progettazione, riportanti anche l'importo della progettazione, precisando che tale importo, per le motivazioni sopra esposte, non ha una voce corrispondente nei Bilanci di Esercizio. Ad integrazione di quanto richiesto, si chiede di confermare che l'importo da dimostrare debba essere almeno pari a 85.416,00 euro ovvero pari al doppio dell'importo di progettazione posto a base di gara di 42.708,00, così come riportato nel quadro economico alla voce u4.1 e secondo quanto indicato dalle linee ANAC D'Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria art. 2.2.2.1. a). 6.2. Per ciò che riguarda il requisito di Capacità tecnica-professionale, in conformità a quanto previsto dall?art. 2.2.2.1. b) dalle linee ANAC l'Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, si chiede di confermare che il concorrente debba dimostrare l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti alla classifica IA.03 per un importo globale di lavori progettati variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori, ovvero nella presente fattispecie - almeno pari a 625.447,00 euro.

risposta

6.1 I requisiti speciali della capacità economico-finanziaria del fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, inteso come somma dei fatturati maturati nei migliori tre esercizi indicati all’art. 6.1.2. del Disciplinare di Gara per la dimostrazione del suddetto requisito è sufficiente presentare i Certificati di Regolare Esecuzione dei servizi di progettazione, riportanti anche l’importo della progettazione, precisando che tale importo, per le motivazioni sopra esposte, non ha una voce corrispondente nei Bilanci di Esercizio. L’importo da dimostrare deve risultare almeno pari ad Euro 85.416,00 ovvero pari al doppio dell’importo di progettazione posto a base di gara di Euro 42.708,00, così come riportato nel quadro economico alla voce u4.1 e secondo quanto indicato dalle linee ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” art. 2.2.2.1. a)

6.2) Il requisito di Capacità tecnica-professionale del concorrente si ritiene soddisfatto nel caso in cui siano stati espletati, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti alla classifica IA.03 per un importo globale di lavori progettati variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori, ovvero almeno pari ad Euro 625.447,00, in conformità a quanto previsto dall’art. 2.2.2.1. b) dalle linee ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

Domanda 7

Considerando che nella relazione di offerta tecnica bisogna fare riferimento ai singoli criteri di valutazione, si chiede di confermare che a pag. 41 del disciplinare di gara l'indicazione al punto classificato A3.5  termine elaborazione e consegna della progettazione definitiva/esecutiva, risulta essere un refuso e vada inteso come punto A3.6, poiché costituisce una numerazione duplicata di quanto riportato nella pagina precedente per il sub criterio attinente alle opere integrative.

risposta

Si conferma che va inteso il punto A3.6

Domanda 8

A pag.42 del disciplinare è scritto che agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare T il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto? Tale logica (condizione si/no) pare non essere adatta ai subcriteri A.2.2 e A.3.4 (pur contrassegnati con lettera T) in quanto per tali subcriteri è possibile offrire una quantità di opere/servizi variabile; si chiede di chiarire se per i subcriteri A.2.2 e A.3.4 la stazione appaltante ritenga di dover specificare modificare la logica di attribuzione del punteggio tabellare, ad esempio, utilizzando un criterio proporzionale oppure ad esempio modificare il criterio in discrezionale D.

Nella tabella dei criteri discrezionali e tabellari di valutazione dell’offerta tecnica si precisa quanto segue:

risposta

Punto A.2.2 questo punto viene suddiviso in due sotto punti:

Punto A.2.2.1: “Sicurezza elettrica, garanzie contro le scariche e messa a norma degli impianti; sostituzione e/o realizzazione di nuovi cavidotti di collegamento tra quadro e punti luce” di tipo discrezionale nel quale il criterio adottato sarà quello della progettazione e della qualità della componentistica utilizzata, nonché i metri lineari di sostituzione dei cavidotti (punti 8)

Punto A.2.2.2: “Spromisquamento dalla rete di Enel distribuzione” di tipo tabellare (punti 4)

Punto A.3.4: per mero errore materiale non è stato attribuito il criterio discrezionale (sono già presenti i criteri di valutazione)

Domanda 9

Si chiede di confermare che quanto riportato a pag. 28 del disciplinare in merito al rispetto del CAM specificatamente riferito all'Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256); Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012) trattasi di un refuso in quanto tali Decreti CAM non afferiscono ai lavori e/o servizi di Illuminazione Pubblica oggetto di gara.

risposta

Quanto riportato a pag. 28 del Disciplinare di gara in merito al rispetto dei Decreti CAM trattasi di un refuso in quanto gli stessi non afferiscono ai lavori e/o servizi di Illuminazione Pubblica oggetto di gara, ma sono specificatamente riferiti all’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256) e Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012)

Domanda 10

Si chiede di confermare che in fase di caricamento dell'offerta tecnica sulla piattaforma SINTEL il concorrente possa caricare la Relazione tecnico-illustrativa, così come richiesta a pag. 28 del Disciplinare di gara, come unico file nella prima sezione di caricamento disponibile della Busta tecnica, inserendo nelle altre sezioni a caricamento obbligatorio  un file pdf bianco.

risposta

Si conferma che può essere caricato nelle altre sezioni anche un file pdf bianco o volendo si può caricare la relazione più volte in tutte le altre sezioni.

Domanda 11

Con riferimento all'art 10.2 e 10.3 del Disciplinare di gara, considerando quanto previsto dall'art 117 e 193 comma 6 del D.lgs. 36/2023, si chiede di confermare che l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre in favore del Committente n. 2 cauzioni: Ai sensi dell?art 117 comma 1 - Una cauzione a garanzia dell?adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse pari al 10% dell'importo contrattuale; Ai sensi dell'art 193 comma 6,  Una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio.

risposta

Con riferimento all’art 10.2 e 10.3 del Disciplinare di gara, considerando quanto previsto dall’art 117 e 193 comma 6 del D.lgs. 36/2023, l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre in favore del Committente n. 2 cauzioni:

Ai sensi dell’art 117 comma 1 - Una cauzione a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse pari al 10% dell’importo contrattuale;

Ai sensi dell’art 193 comma 6 - Una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio.

Domanda 12

Con rifermento a quanto prescritto all'art 10.4 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che ai sensi dell?art 117 comma 10 del D.lgs 36/2023 il concorrente aggiudicatario dovrà (..) assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Come prescritto nel suddetto articolo, il Codice prescrive che il massimale di tale polizza debba essere pari al 5 % per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Considerando che l?importo dei lavori posto a base di gara è pari a 625.447,00 euro si chiede di confermare che il massimale da assicurare di cui sopra debba essere di 500.000,00 euro e non di 5.000.000,00.

risposta

La polizza che il concorrente aggiudicatario dovrà stipulare al fine di assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art 117 comma 10 del D.Lgs 36/2023, dovrà avere come massimale da assicurare la somma di Euro 500.000,00.

Domanda 13

Con riferimento ai documenti relativi all?offerta economica richiesti nel disciplinare di gara all'art 17 nei punti 3) e 4), si chiede di confermare che il concorrente possa presentare un unico documento contenente rispettivamente il piano economico finanziario asseverato e  il documento comprovante l'avvenuta asseverazione del piano economico-finanziario ovvero utilizzando lo stesso formato predisposto per il piano economico e finanziario asseverato posto a base di gara.

risposta

Confermiamo che il piano economico finanziario asseverato e il documento comprovante l’avvenuta asseverazione può essere presentato con un unico documento.

 

 

 

 

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