FAQ (SUA.SV - Appalto n. 396)
Domande&Risposte
Domanda 1
Relativamente al lotto 1, si richiede la pubblicazione dell'elenco dei mezzi da assicurare.
Risposta
Quanto richiesto è stato pubblicato in data 13 gennaio 2025 nella documentazione di gara
Domanda 2
1) la statistica sinistri
2) le retribuzioni lorde
Risposta
1) Come nel documento caricarto nella documentazione di gara per la polizza RC Patrimoniale non risultano sinistri nel quinquennio.
2) Quanto al dato richiesto delle retribuzioni lorde, premesso che il premio non è commisurato ai costi del personale e nemmeno soggetto a regolazione, non essendo ancora stato approvato il Bilancio per l'anno 2024, si rinvia al Bilancio anno 2023 voce Totale Costi del Personale del Conto Economico, pubblicato sul sito ASP s.p.a. al link https://asp.asti.it/societa-trasparente/bilanci/bilancio-di-esercizio/ nella sezione Società Trasparente, ove sono reperibili altre informazioni relative alla Società
Domanda 3
Relativamente al Lotto 1 si chiedono: Quotazione per Lotto 1 è suddiviso in: competente RCT/O (Lotto 1 A) e componete RCA (Lotto 1B). la procedura prevede che si possa presentare una quotazione solo per un sotto lotto?
Risposta
è ammessa solo Offerta per entrambe le polizze che compongono il lotto
Domanda 4
In riferimento al Lotto 1A RCTO, necessitano il seguente chiarimento: Art. 2.0 Descrizione del rischio, 2° capoverso
L’Ente opera effettivamente anche all’estero? In caso affermativo pregasi fornire dettagli
Risposta
Relativamente ai servizi indicati all'art. 2.0 Descrizione del rischio 2°capoverso polizza RCT/O, allo stato la Società:
- esercita il servizio di noleggio autobus con conducente che comporta anche servizi svolti fuori dal territorio italiano. Storicamente il servizio è stato per es. svolto in Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino, Stati dell'Unione Europea, Islanda, Moldavia, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Bosnia, etc;
- per quanto riguarda gli altri servizi che rappresentano il core business della Società, ASP s.p.a. è affidataria di contratti di servizio stipulati con Enti Pubblici e Privati sedenti nel territorio italiano e le cui prestazioni principali vengono eseguite in territorio italiano.
Sia per il servizio di NCC sia per gli altri non può e non deve comunque escludersi la possibilità di ASP s.p.a. e dei propri dipendenti di eseguire attività o comunque prestazioni lavorative al di fuori del territorio italiano e nel resto del mondo; fermo restando che è policy aziendale evitare zone di guerra.
Domanda 5
In riferimento al Lotto 1A RCT/O, necessitano il seguente chiarimento:
Art. 2.5 Rischi esclusi dall’assicurazione, lettera a. Anche in considerazione del fatto che gli articoli richiamati non sono corretti, siamo a chiedere la disponibilità a sostituire l’articolo con la seguente formulazione: “L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni da impiego di aeromobili nonché i danni ricollegabili ai rischi dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, disciplinati dal D.lgs. n. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto all'art. 3.3 Committenza Veicoli e all’ art. 3.4 R.C. Integrativa Auto”
Risposta
Fermo restando la sostanziale correttezza della clausola di capitolato, l’Art. 2.5 Rischi esclusi dall’assicurazione, lettera a. è da considerare precisato come di seguito, da intendere ad ogni effetto sostitutivo della previsione di capitolato:
“L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni da impiego di aeromobili nonché i danni ricollegabili ai rischi dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, disciplinati dal D.lgs. n. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando le precisazioni di cui all’art. 2.4 Garanzie a titolo esemplificativo e quanto previsto all'art. 3.3 Committenza Veicoli e all’art. 3.4 R.C. Integrativa Auto.”
Domanda 6
In riferimento al Lotto 1A RCTO, necessitano il seguente chiarimento:
Art. 2.5 Rischi esclusi dall’assicurazione. Si chiede la disponibilità ad inserire la seguente esclusione: “L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni causati da, derivanti da o risultanti direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da PFAS o dalla presenza di PFAS in qualsiasi sostanza o prodotto”
In caso di risposta negativa ci necessita sapere se nelle acque trattate e/o erogate dall’Ente sono stati rilevati PFAS. In caso affermativo pregasi fornire dettagli in merito alla quantità rilevata, alla possibile origine della relativa presenza, le misure adottate per eliminarne e/o ridurne la presenza.
Risposta
Si conferma la previsione di capitolato.
Si precisa che nelle acque trattate e/o erogate dalla Società sono effettuati i controlli per il rilevamento dei PFAS e che ad oggi non risulta presenza PFAS nelle acque campionate.
Domanda 7
In riferimento al Lotto 1A RCTO, si prega di confermare che non è previsto il riconoscimento, da parte della compagnia, di alcuna provvigione a favore del broker
Risposta
Tutti i capitolati di polizza sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2 prevedono la clausola Broker e indicano come Broker incaricato la società di brokeraggio assicurativo Howden s.p.a.
Come previsto all'art. 1.16 del Capitolato RCA/ARD a L.M., la remunerazione del broker è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 5%.
Analogamente, anche per le altre polizze a gara RCT/O e RC Patrimoniale la remunerazione del broker è a carico della Compagnia, per ciascuna delle polizze nella misura del 12% del premio imponibile.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione aggiudicatrice.
La presente deve intendersi integrare le previsioni dell’art. 1.18 del capitolato RCT/O e dell’art. 17 del capitolato RC Patrimoniale
Domanda 8
con riferimento al Lotto 2 si richiede il seguente chiarimento: se All'art. 23 comma a) viene riportato il riferimento all'art. 18 è corretto? Riteniamo che si debba fare riferimento all'art. 19.
Risposta
Si conferma che l’art. 23 lett. a) del capitolato RC Patrimoniale contiene in effetti dei refusi in ordine agli articoli richiamati. Si riformula la previsione come segue a sostituzione di quella ivi presente:
“L'Assicurazione non vale per le perdite patrimoniali derivanti da:
a. danni materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all’ultimo comma dell’ Art. 19 che precede e al successivo Art. 32 (Estensione D.lgs n. 81/2008) e fatta altresì eccezione per i danni conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici che devono pertanto intendersi compresi nell’assicurazione“
Domanda 9
con riferimento al Lotto 2 si richiede il seguente chiarimento: se All'art. 23 comma f) presumiamo esserci la medesima tipologia di refuso, e viene aggiunto "salvo quanto previsto, nell’interesse esclusivo dell’Assicurato Contraente, al precedente Art. 18"; in considerazione di questa formulazione si configurerebbe nullità del contratto (per condotta dolosa o gravemente colposa). Chiediamo se l'esclusione di cui all'art. 23 lettera f) possa essere riformulata: "le responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente o Amministratore per colpa grave e per responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile".
Risposta
Il senso dell’esclusione di cui all’art. 23 comma f) è senza dubbio quello di escludere in maniera incontrovertibile qualsiasi assicurazione della responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile. Anche in questo caso si dà atto del refuso e si conferma l’operatività dell’art. 19 e pertanto l’art. 23 lett. f) è pertanto così riformulato e sostituito:
“f) responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell’autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente o Amministratore per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile, salvo quanto previsto nell’interesse esclusivo dell’Assicurato Contraente, al precedente Art. 19.”
Domanda 10
Precisazioni da parte del Committente a rettifica refuso art. 20 del capitolato RC Patrimoniale.
Risposta
Si dà atto che l’art. 20 del Capitolato RC Patrimoniale contiene un refuso laddove richiama l’art. 18 invece del 19, da ritenersi corretto.
Pertanto, l’art. 20 è così riformulato e sostituito:
“L’Assicurazione di cui all’Art. 19 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.”
Domanda 11
Relativamente alla polizza RC Patrimoniale l’operatore chiede:
11.1 la possibilità di apporre varianti al capitolato RC Patrimoniale
11.2 la possibilità di sostituire la clausola Sanction Clause art. 40 con la seguente: MISURE RESTRITTIVE (SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE) Gli assicuratori sono esonerati dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi richiesta di risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga gli assicuratori o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Risposta
11.1 Non sono ammesse varianti ai capitolati salvo quelle oggetto di valutazione nell’Offerta Tecnica
11.2 Fermo che la partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione delle clausole di gara e delle prescrizioni del capitolato in tutte le parti, è consentito agli operatori economici proporre riformulazioni della clausola contrattuale a condizione che ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi nel rispetto del principio di equipollenza.
Domanda 12
in riferimento al Lotto 1A RCTO:
12.1Art. 1.20 Saction Clause. Si chiede la disponibilità a sostituire l’articolo con la seguente formulazione: “La presente Assicurazione non opera per le attività e i Rischi la cui garanzia comporterebbe violazione di una qualunque legge o regolamento delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America o di qualunque altra legge italiana in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale”.
12.2 Art. 2.8 Esclusione Cyber e Data Si chiede la disponibilità a sostituire l’articolo con la seguente formulazione: “Dall’Assicurazione sono escluse le perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, Disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una, o più, nazioni o continenti Definizioni:
- Atto doloso informatico (Cyber crime): atto illecito commesso deliberatamente da un dipendente dell’assicurato o da parte di terzi (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio Bomba logica, APT, Computer Malware, Worm e più genericamente Virus informatici), utilizzando le Risorse di sistema e/o di rete dell’assicurato, che consiste nell’introduzione, alterazione o distruzione dei “Data” dell’assicurato, in assenza di danno fisico al sistema informatico, ai suoi impianti di telecomunicazione o alle infrastrutture dell’Assicurato.
- Denial of service: privazione totale o parziale di origine dolosa dell’utilizzo delle Risorse di sistema e/o di rete dell’Assicurato in assenza di alterazione o distruzione delle apparecchiature informatiche, dei sistemi di telecomunicazione, delle infrastrutture o dei Data;
- dovuta ad un attacco attraverso l’uso di una o più reti di telecomunicazioni (es. Internet) progettato e mirato a interrompere le Risorse di sistema e/o di Rete dell’Assicurato”
Risposta
12.1 Fermo che la partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione delle clausole di gara e delle prescrizioni del capitolato in tutte le parti, è consentito agli operatori economici proporre riformulazioni della clausola contrattuale a condizione che ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi nel rispetto del principio di equipollenza.
12.2 Fermo che la partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione delle clausole di gara e delle prescrizioni del capitolato in tutte le parti, è consentito agli operatori economici proporre riformulazioni della clausola contrattuale a condizione che ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi nel rispetto del principio di equipollenza.
Domanda 13
Relativamente al Lotto 2, siamo cortesemente a richiedere statistica sinistri comprensiva di tutti gli eventi denunciati (Chiusi, Chiusi senza seguito, aperti, liquidati) dal 01/01/2015 ad oggi.
Risposta
Vedi documento allegato