FAQ (SUA.SV Appalto 138)
Domande&Risposte
Domanda 1
Trova applicazione l’art.6 del C.C.N.L fise ambiente? Qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ed ecc…
Risposta
Al quesito n. 1 ("Trova applicazione l’art.6 del C.C.N.L FISE ambiente? Qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ed ecc…;") deve rispondersi che spetta a ciascun concorrente individuare il contratto collettivo che deve essere applicato, tenuto conto della propria organizzazione aziendale. Con specifico riguardo alla clausola sociale di cui all'art. 6 del CCNL Ambiente ("Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi"), si richiama quanto espressamente previsto nel disciplinare di gara al punto 15.5., dove è indicato il numero dei lavoratori attualmente impiegati e il relativo inquadramento contrattuale; le mansioni dipendono dall'organizzazione aziendale di ogni concorrente; il nominativo dei singoli lavoratori non è rilevante al fine della predisposizione dell'offerta e sarà comunicato, se ed in quanto strettamente necessario all'avvicendamento, al concorrente aggiudicatario della procedura.
Domanda 2
- a - La proprietà dei rifiuti differenziati(carta,plastica,ferro,vetro,cartone) rimane a carico dell’operatore economico? In caso contrario dove vengono conferiti?
- b - il comune di Villanova dispone di un centro di raccolta rifiuti comunale e quali sono le coordinate geografiche
Risposta
Al quesito n. 2 sub let. a) ("La proprietà dei rifiuti differenziati (carta, plastica, ferro, vetro, cartone) rimane a carico dell’operatore economico? In caso contrario dove vengono conferiti?") e sub let. b) ("il Comune di Villanova dispone di un centro di raccolta rifiuti comunale e quali sono le coordinate geografiche"), è da rispondere che l'Appaltatore individuato in esito al procedimento di gara, detentore del rifiuto ex art. 183 d.lgs. 152/2006, deve provvedere a propria cura e spese allo smaltimento degli stessi: per ciò che concerne le frazioni "R.S.U." e "Organico", lo smaltimento deve avvenire mediante conferimento in discarica e/o in centri di trattamento, con oneri a carico dell'Appaltatore, che saranno remunerati dal canone contrattuale; per ciò che concerne le frazioni che possono essere avviate al riciclo (carta e cartone, imballaggi plastici, vetro, alluminio e altri metalli, legno, etc.), il Comune conferirà all'Appaltatore apposita "Delega" (secondo quanto previsto nel c.d. "Accordo ANCI/CONAI del 1° aprile 2014 ed eventuali successivi aggiornamenti ed atti di esecuzione ed attuazione) per il trattamento delle diverse frazioni con i vari Consorzi di filiera. Anche in questo caso gli eventuali oneri di smaltimento (remunerati con in canone contrattuale) sono a carico dell'appaltatore, il quale potrà trattenere per sé eventuali corrispettivi versati dai Consorzi di Filiera in esito al conferimento delle diverse frazioni (il costo di eventuali pre-trattamenti è comunque a carico dell'Appaltatore). Il Comune non dispone di centri di raccolta, e l'Appaltatore deve individuare autonomamente, mediante proprie analisi di mercato, i siti (sia quelli di smaltimento e sia quelli di avviamento al riciclo) presso i quali effettuare i conferimenti di tutte le frazioni di RSU raccolte.
Domanda 3
I rifiuti solidi urbani ed organici dove vengono conferiti? E chi sostiene i costi di smaltimento rifiuti solidi urbani ed organici.
Risposta
In relazione al quesito n. 3 ("I rifiuti solidi urbani ed organici dove vengono conferiti? E chi sostiene i costi di smaltimento rifiuti solidi urbani ed organici") si richiama quanto sopra risposto con riguardo ai due quesiti proposti sub n. 2 let. a) e b);
Domanda 4
Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio?
Risposta
Al quesito n. 4 ("Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio?"), è da rispondere che i mezzi attualmente impiegati nel servizio sono elencati al punti 15.2 del disciplinare di gara. Resta fermo quanto precisato nel medesimo disciplinare al punto 15.4.
Domanda 5
Si richiede computo metrico che ha generato l’importo a base d’asta.
Risposta
Al quesito n. 5 ("Si richiede computo metrico che ha generato l’importo a base d’asta"), deve rispondersi che la base d'asta è stata determinata dalla Stazione Appaltante in base ad una analisi di mercato dei principali fattori di costo inclusi nell'appalto (costi della manodopera, costi di smaltimento dei rifiuti, costi energetici ed ambientali, costo delle forniture richieste per il servizio di raccolta domiciliare porta a porta, etc.), che tiene conto di prezzi correnti di mercato e di un rilievo statistico basato sull'esperienza maturata nell'ambito dell'affidamento del medesimo servizio di raccolta differenziata con modalità porta a porta, a partire dall'anno 2010, fino ad oggi. Le singole componenti di costo (ivi incluso il dato indicativo relativo ai costi della manodopera indicato al punto 20.2 del disciplinare), deve essere verificato dai singoli concorrenti e "calato" nell'organizzazione aziendale di ciascuna impresa.
Domanda 6
Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’oggetto l’iscrizione dell’albo gestori ambientali.
Premesso
- che l’iscrizione all’albo gestori ambientali non viene richiesto ai fini della partecipazione alla procedura di gara avente ad oggetto i servizi di raccolta dei rifiuti nelle norme in materia di appalti pubblici tra cui il D.Lgs 50/2016 e il D.Lgs 57/2017 “ Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
- che l’art. 89 comma 10 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nell’escludere espressamente il ricorso all’avvalimento per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, non fa altro che confermarne la natura di requisito di sola esecuzione, dovendosi accedere ad una lettura eurounitaria dell’istituto che non consente al legislatore nazionale di individuare eccezioni che ostacolino il dispiegarsi del principio di par condicio con riferimento al possesso dei requisiti speciali di partecipazione ad una gara per l’affidamento di un contratto pubblico.
- che il tenore letterale dell’art. 83 c.c.p., per cui l’art. 83 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina i criteri di selezione (già requisiti speciali di partecipazione secondo il previgente Codice dei contratti), non include l’iscrizione a tale Albo; né riferimenti vincolanti la stazione appaltante in tal senso sono rinvenibili nell’art. 86, commi 4 e 5 e nell’allegato XVII al Codice che indicano i mezzi di prova dei criteri di selezione.
- che l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Comma 5 sancisce ” L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento(requisito di esecuzione) delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
- che Legge 7 agosto 2015, n. 124 art.4 permette il rilascio dell’iscrizione all’albo gestori ambientali entro 15 giorni dalla richiesta di iscrizione
che il TAR Regione Campania con sentenza del 01/03/2018 n.11336 in merito all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, sancisce che esso è requisito di esecuzione il cui possesso deve essere verificato in capo all’impresa esecutrice, come condizione di sola stipulazione del contratto, senza, tra l’altro, il limite temporale costituito dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, rilevando questo ai soli fini della partecipazione.
Visto quanto le norme sopra citate nonché le norme comunitarie ed il principio di proporzionalità e trasparenza sancito dal d.Lgs 50/2016 e s.m.i
Si chiede
- a- E’ possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto dichiarandosi di impegnarsi di essere iscritto all’Albo gestori Ambientali al momento della sottoscrizione del contratto o dell’avvio del servizio previa decadenza aggiudicazione ed incameramento polizza provvisoria
- b- Secondo quale norma legislativa in materia di appalti pubblici viene richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara l’iscrizione all’albo gestori ambientali
Risposta
Al quesito n. 6 sub let. a) ("E’ possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto dichiarandosi di impegnarsi di essere iscritto all’Albo gestori Ambientali al momento della sottoscrizione del contratto o dell’avvio del servizio previa decadenza aggiudicazione ed incameramento polizza provvisoria") e sub let. b) ("secondo quale norma legislativa in materia di appalti pubblici viene richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara l’iscrizione all’albo gestori ambientali"), è da rispondere che il Comune si è adeguato al più recente orientamento giurisprudenziale in materia espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella Sentenza n. 1827 del 19/04/2017, in conseguenza alla quale anche l'Autorità Anticorruzione ha mutato il proprio orientamento (vedasi Comunicato del Presidente del 27/07/2017 pubblicato in data 29/08/2017, nel quale si legge che "in considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 1825 del 19/04/2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l'ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione alla gara e che, conseguentemente" il requisito dell'iscrizione nell'Albo dei Gestori Ambientali "è un requisito di speciale di idoneità professionale … che comunque va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte...”, l'Autorità “ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, pertanto, che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione"; in applicazione del suddetto principio vedasi la successiva delibera ANAC n. 1173 del 15/11/2017).
Domanda 07
Non essendo specificato chiaramente nella documentazione di gara chiediamo di precisare se la cauzione provvisoria debba essere intestata alla SUA.SV per conto del Comune di Villanova d’Albenga, Via Sormano 12 17100 Savona o al Comune di Villanova d’ Albenga.
Risposta
La cauzione provvisoria deve essere intestata al Comune di Villanova d'Albenga.
Domanda 08
1) All'art.5 del CSA si indica il numero di addetti per i quali l'impresa aggiudicataria deve garantire il riassorbimento e il costo della manodopera che ammonta a € 425.000,00.
- All'art.2 del CSA "modalità orari ed estensione dei servizi di raccolta e spazzamento", si prevede che i servizi di raccolta della frazione organica, del secco residuo, della carta e cartone e della plastica, svolti presso le utenze domestiche siano effettuati in orario 02:00 08:00 del mattino.
- Secondo l'orario indicato per lo svolgimento dei servizi previsti, agli addetti operanti nel suddetto turno deve essere riconosciuto un corrispettivo orario maggiorato del 50% (cfr. CCNL FISE ASSOAMBIENTE per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali valido fino al 30/06/2019)
- Per i servizi di raccolta indicati sono necessarie 2 unità lavorative che operano per 6 giorni a settimana in orario considerato notturno per circa 4 ore (02:00 — 06:00) per un totale settimanale pari a 48 ore. Considerata inoltre la durata dell'appalto di 30 mesi (circa 130 settimane) si avrà un monte ore complessivo di lavoro notturno pari a 6.240 ore.
- Considerando i servizi previsti svolti da addetti di liv.2 con retribuzione oraria pari a € 25,38 (tabelle FISE 2018), si avrà una maggiorazione oraria pari a € 12,69 che moltiplicata per le ore stimate, ovvero 6.240 per tutta la durata dell'appalto, comporta un ulteriore costo a carico dell'aggiudicatario per circa € 79.190,37 per tutta la durata dell'appalto.
Pertanto detto, il costo della manodopera, stimato in € 425.000,00 non trova riscontro con quanto riportato in premessa, in quanto nel valore indicato non viene considerata la maggiorazione oraria da riconoscere agli addetti che operano nel turno notturno. Si chiedono chiarimenti in merito.
2) In merito al personale indicato all'art. 6 del CSA, si chiede di specificare le ore complessive (settimanali/annue) di ciascuno degli operatori indicati, riportando nello specifico anche le ore complessive di straordinario (settimanali/annue), svolte da uno dei suddetti operatori. Si chiede inoltre di indicare il costo del lavoro straordinario previsto in quanto, tale voce non viene riscontrata nel costo della manodopera indicato.
3) Si chiede conferma che:
- Gli automezzi indicati all'art. 9 del CSA sono meramente indicativi e non ad utilizzo sclusivo per il procedimento in oggetto;
- l'impresa concorrente può pianificare i servizi previsti con il numero di automezzi che ritiene idoneo per garantire la corretta esecuzione degli stessi;
- Le assenze degli operatori per ferie, malattie, infortuni e quant'altro previsto dal vigente CCNLL possano essere reintegrati mediante l'utilizzo di personale proprio dell'appaltatore, i cui costi dovranno intendersi a carico del Committente;
4) all'art. 3 del CSA si riportano le forniture (sacchetti e bidoncini) da fornire annualmente alla utenze. Cosa si intende per fornitura annua di circa 300 contenitori per raccolta carta e umido?
5) Si chiede conferma della possibilità di allegare elaborati esplicativi (mappe cartografiche, schede tecniche, automezzi e attrezzature ecc.) a corredo della relazione prevista.
6) Si richiede la messa a disposizione del quantitativo dei rifiuti prodotti dal vostro Comune nell'anno 2017, differenziati per CER
7) In riferimento all'art. 1 del del C.S.A (pagina 2) “Oggetto e prezzo dell'appalto” si chiede di conoscere i prezzi unitari praticati dagli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti vigenti in Provincia di Savona vista l'indicazione: “Costituiscono oneri a carico dell'appaltatore i costi di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati nonché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, oltre a tutti gli altri costi generali connessi alla prestazione del servizio appaltato”
Risposta
1) "L'importo indicato nel disciplinare costituisce una cifra indicativa, utile per l'individuazione di eventuali anomalie nell'offerta e non costituisce un dato rigidamente vincolante per i concorrenti che devono redigere le offerte in base alla propria organizzazione aziendale che inevitabilmente incide sui costi della manodopera, che sono complessivamente remunerati nel corrispettivo d'appalto indicato a base di gara (Euro 850.000,00, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)";
alla richiesta di chiarimenti sub 2: "le ore complessive (settimanali/annue) di ciascuno degli operatori indicati, nonché le ore complessive di straordinario devono essere definite in sede di redazione delle offerte tecniche ed economiche dai singoli concorrenti";
con riferimento ai primi due punti:"gli automezzi indicati all'art. 9 del CSA sono quelli impiegati dall'operatore che attualmente svolge l'attività e sono quelli che l'Amministrazione, in base alle valutazioni effettuate al momento dell'elaborazione degli atti di gara, ritiene necessari e sufficienti allo svolgimento del servizio. Resta fermo quanto espressamente indicato nel disciplinare di gara al punto 15.4 in merito al fatto che «i concorrenti hanno la possibilità di progettare, nell'offerta tecnica, le modalità di esecuzione del servizio, con l'impiego di un numero maggiore o minore di automezzi, fermo restando che l'idoneità e sufficienza degli stessi sarà valutata dall'Amministrazione committente aifini del criterio di valutazione di cui al precedente punto 3, sub (1)» "ovvero nell'ambito dell'esame delle offerte tecniche presentate in sede di gara ";
"compete all'appaltatore organizzare l'operatività del personale dipendente secondo le proprie scelte professionali, fermo restando il fatto che, a titolo di corrispettivo, l'Amministrazione corrisponderà quanto indicato al punto 1.3 del disciplinare di gara, fatto salvo quanto indicato nel predetto disciplinare ai punti 1.6 e 1.11"
4) "l'art. 3 del CSA è sufficientemente chiaro sul punto e non necessita di chiarimento alcuno",oppure, (se preferito) che "ogni anno l'appaltatore dovrà fornire circa 300 bidoncini per la raccolta dell'umido";
5) "l'art. 19.1: che "a norma dell'art. 19.1 del disciplinare di gara l'offerta può comprendere elaborati grafici, fotografie etc. (e quindi anche mappe catografiche e schede tecniche)".
6) "il dato relativo al quantitativo di rifiuti prodotti dal Comune nell'anno 2017 non è ancora disponibile, indi per cui la S.A. ha indicato negli atti di gara l'ultimo dato a disposizione, relativo al 2016, sulla base del quale i concorrenti possono predisporre le proprie offerte, tenuto conto che non vi sono ragioni per ritenere che i quantitativi relativi all'anno 2017 abbia subito consistenti variazioni in aumento o diminuzione".
7) "il dato relativo alle tariffe applicate dagli impianti di trattamento e smaltimento RSU deve essere reperito da ciascun concorrente nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale".
Domanda 09
Si chiede di confermare che relativamente a quanto specificato dall’art. 1 del Capitolato e alla voce di costo degli smaltimenti dei rifiuti, si chiede di precisare per quale tipologia di CER i costi sono in carico all’appaltatore. In particolare si chiede di confermare quanto sopra indicato per quanto riguarda il legno, i rifiuti ingombranti e il verde.
Si chiede conferma inoltre che tutti i ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati saranno di competenza dell’appaltatore, al quale il Comune cederà le opportune deleghe.
Risposta
I codici CER i cui costi sono a carico dell'appaltatore sono:
Codice CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense).
Codice CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati).
Nell'appalto di servizio non è prevista la raccolta porta a porta del legno, dei rifiuti ingombranti e del verde.
Si conferma che i ricavi dei rifiuti derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati saranno di competenza dell'appaltatore dietro cessione delle opportune deleghe.