Servizio Idrico Integrato e ATO Savonese
La legge 5/1/1994 n. 36 (Legge Galli), in seguito sostituita dal vigente D. Lgs. 152/2006, sanciva il nuovo approccio alla gestione dei servizi idrici di captazione, adduzione, distribuzione smaltimento e depurazione riuniti nel cosiddetto servizio idrico integrato; alle regioni spettava la delimitazione dei cosiddetti ATO, gli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali era da perseguire la gestione unificata del Servizio Idrico Integrato.
L’ambito territoriale ottimale savonese era stato determinato con deliberazione di Consiglio Regionale n.43/1997 ai sensi della L.R. n.43/1995. Alle Province spetta il compito di coordinamento dell’autorità ed ai Comuni il compito decisionale, con diritto di voto nella Conferenza d’Ambito.
La Legge Regionale n. 1 del 24/2/2014 e s.m.i. ha operato la ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali con la individuazione di due ATO Centro Ovest (1 e 2, rispettivamente ato costiero e padano).
Con la Legge Regionale n.17 del 23/9/2015 l'ato costiero Centro Ovest 1 era stato suddiviso in due ambiti territoriali ottimali (Centro Ovest 1 e 3).
La sentenza della Corte Costituzionale n.173, depositata il 17/7/2017 ha comportato la abrogazione della L.R. 17/2015 relativamente alla delimitazione del terzo ato, ripristinando la situazione iniziale prevista dalla L.R. 1/2014, con un unico ambito costiero (ATO Centro Ovest 1) ed uno padano (ATO Centro Ovest 2).