Disciplina degli Impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali GPL
Con l'entrata in vigore della Legge n. 239 del 23.08.2004 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" ed in virtù della L.R. n. 18/99 art. 105, comma f), le competenze in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali sono trasferite, per la Regione Liguria, dalle Prefetture alle Province.
Sono attività sottoposte a regimi autorizzativi (art 1, comma 56 L. n. 239 del 23/08/04):
- a) Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) Dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- c) Variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
- d) Variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della soglia del 30% è realizzato per fasi successive;
Dal 13/09/2004, data di entrata in vigore della Legge n. 239/2004, le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali sono libere, pertanto le attività che in tal data sono già state autorizzate o concesse continueranno automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, fatto salvo il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo (art 1, comma 58 L. n. 239 del 23-08-04).
La Legge n. 239 del 23/08/2004 (art.1, comma 8, lett. c), considera "oli minerali" gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto (GPL) ed il biodiesel.
Rientrano fra gli impianti da sottoporre alla disciplina degli oli minerali i seguenti impianti:
- Impianti di lavorazione di oli minerali;
- Impianti di stoccaggio di oli minerali ad uso privato, agricolo ed industriale > 25 mc;
- Impianti di stoccaggio di oli minerali ad uso commerciale > 10 mc;
Il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, art. 57 individua un elenco di infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, in particolare:
- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita' autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Per gli impianti non compresi nel precedente elenco, le autorizzazioni continuano ad essere rilasciate dalla Provincia; il parere fiscale deve essere reso direttamente dall'Ufficio delle Dogane di Savona competente territorialmente. La Provincia di Savona provvederà ad inoltrare all'Uffico competente copia dell'istanza di autorizzazione e della documentazione necessaria al rilascio di tale parere.
In attesa dell'individuazione in ambito ministeriale di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, relative alle fattispecie che la nuova legge sottopone a regime autorizzativo, si applicano le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 (vedi circolare 165 del 7.10.2004 emanata dal Ministero delle Attività Produttive).
Al fine di condurre in via definitiva l'impianto, il Richiedente, entro sei mesi dalla conclusione delle opere di cui all'autorizzazione rilasciata, dovrà presentare, ai sensi dell’art. 11, DPR 18 aprile 1994, n. 420, istanza di collaudo dell'impianto di stoccaggio di oli minerali utilizzando il modello a disposizione in apposita sezione del sito internet della Provincia di Savona e allegando la documentazione ivi indicata.
Con Decreto del Presidente n. 218 del 21/10/2021 ad oggetto "DETERMINAZIONE ONERI ISTRUTTORI PER LA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO OLI MINERALI" è stato determinato in Euro 100,00 (cento) l'emolumento, spettante alla Provincia di Savona, che dovrà essere versato da parte del Richiedente per garantire il funzionamento della Commissione di Collaudo.