Autorizzazione Unica Provinciale AUP
La Provincia di Savona, per quanto disposto dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è l'ente competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica (AU) per la realizzazione e la gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non rientranti nell’attività edilizia libera di cui all’articolo 6 del d.p.r. 380/2001 e non soggetti a procedure di comunicazione o procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ) e gli interventi di realizzazione e modifica sostanziale di infrastrutture lineari energetiche non soggetti a procedure semplificate e non facenti parte delle reti energetiche nazionali sono soggetti a rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia di Savona. In caso di impianti sottoposti a VIA trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia. L’autorizzazione unica è rilasciata in esito a procedimento di conferenza di servizi di cui agli articoli 14, 14 ter, 14 quater 14 quinquies della L. 241/1990.
Nel caso in cui sia richiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e 52 ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni.
Il provvedimento di autorizzazione unica emanato a conclusione della conferenza di servizi comporta:
- l'approvazione del progetto definitivo e, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza che determina l’inizio del procedimento di esproprio;
- l’approvazione delle eventuali varianti alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e territoriale;
- il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche;
- l’autorizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti.
Il provvedimento di autorizzazione unica:
- può prevedere prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, nonché eventuali misure di compensazione a favore dei comuni di natura non meramente patrimoniale o economica;
- definisce le specifiche modalità per l’ottemperanza agli obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;
- prevede il termine per l’avvio e la conclusione dei lavori.
Per gli impianti eolici deve essere rispettata per ciascun aerogeneratore una distanza minima non inferiore a 250 metri dalle unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e una distanza dalle zone o ambiti nei quali sono presenti insediamenti residenziali previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, da determinarsi da parte del Comune con deliberazione del Consiglio comunale in funzione delle caratteristiche orografiche del territorio.
Costi
Il procedimento di Autorizzazione Unica prevede un onere istruttorio a carico del richiedente. L'ammontare dell'importo è stato definito con Decreto del Presidente della Provincia di Savona n. 106 del 27/06/2018.