Consigliera di Parità
La Consigliera di Parità, come previsto dalla L. 125/91 e dal D. Lgs. 196/2000, è un organismo di garanzia e vigilanza del rispetto della legislazione di parità.
Gli Uffici delle Consigliere di Parità sono istituiti a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e in ogni Regione e singola Provincia, con compiti e azioni specifiche.
La Consigliera di Parità effettiva e la Consigliera di Parità supplente vengono nominate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su designazione della Provincia.
Il loro mandato dura 4 anni.
La Dott.ssa Raffaella Rognoni e la Dott.ssa Sara Provenzano sono state nominate, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 135 del 6 novembre 2023, rispettivamente Consigliera di parità effettiva e Consigliera di parità supplente della Provincia di Savona.
La Consigliera di Parità riceve su appuntamento all'indirizzo mail consigliereparita@provincia.savona.it o al numero 0198313390
Funzioni
Le sue funzioni sono rivolte alla promozione, diffusione e attuazione dei principi uguaglianza, pari opportunità, parità di genere e non discriminazione in ambito lavorativo. In particolare, la Consigliera di Parità tutela e sostiene lavoratrici e lavoratori che hanno subito discriminazioni di genere sul luogo di lavoro; promuove "azioni positive" volte a garantire pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella formazione, nell’avanzamento di carriera e volte a favorire l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, con l'impegno di diffondere le politiche di genere nella società e con il compito di vigilare, controllare e rilevare situzioni di discriminazione.
La Consigliera ascolta, valuta e tratta ogni singolo caso di cui viene informata, agendo in piena autonomia e riservatezza attraverso fascicoli riservati e protetti.
Nell’esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale con obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui dovesse venire a conoscenza per ragione del suo ufficio.
Cos'è la discriminazione di genere sul luogo di lavoro
Costituisce discriminazione qualsiasi atto, patto o comportamento che pregiudichi le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro genere.
La discriminazione può essere diretta o indiretta: è diretta quando è sostituita da un atto che produca un effetto pregiudizievole/discriminatorio in ragione del sesso, della razza, dell'orientamento religioso o politico, è invece indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, patto o comportamento apparentemente neutro o può mettere in posizione di particolare svantaggio i lavoratori dell'altro sesso.
La discriminazione può essere inoltre individuale o collettiva.
Sono considerate discriminazione anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.