Corsi di formazione periodica per insegnanti e istruttori
Il decreto ministeriale n.17/2011 agli articoli 4 e 9 prevede che “il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo: in tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità”.
(Ad esempio ponendo che la scadenza della validità dell'abilitazione sia nel mese dicembre e il corso venga frequentato a giugno, la scadenza sarà a dicembre del biennio successivo).
Qualora il corso di formazione sia frequentato prima del sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo la validità dell'abilitazione decorre dal mese in cui si è svolto il corso.
(Ad esempio ponendo che la scadenza della validità dell'abilitazione sia nel mese dicembre e il corso venga frequentato a maggio, la scadenza a sarà maggio del biennio successivo)
Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso l'insegnante e/o istruttore, non in regola con gli obblighi di formazione periodica, non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.