Competenze in materia di emissioni in atmosfera
Le autorizzazioni riguardano le emissioni in atmosfera degli impianti esistenti o di nuovi impianti produttivi.
Impianti che non necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del sopra citato decreto:
- Impianti di incenerimento e coincenerimento (art.267 comma 2 - limiti e prescrizioni alle emissioni in atmosfera vengono inseriti nella autorizzazione ex art.208 dello stesso decreto)
- Impianti soggetti alla Autorizzazione Integrata Ambientale (ex D.Lgs. N°59/05 e ss.mm.ii, assorbito con D.Lgs. N°128/2010 nel D.Lgs. N°152/06 – Parte Seconda Titolo III – Bis), la quale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.267 comma 3).
- Impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti (art.269 comma 10).
- Impianti e attività in deroga ad emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti ricomprese nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. N°152/06 e ss.mm.ii) - (art.272 comma 1)
- Stabilimenti destinati alla difesa nazionale (art.272 comma 5).
- Emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro (art.272 comma 5).
- Impianti di distribuzione carburante (art.272 comma 5 – non necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ma ad essi si applicano le disposizioni degli art. 276 e 277 _ Gestione COV).
Tutti gli altri impianti devono essere autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D.Lgs. N°152/06 e ss.mm.ii., sia per quanto riguarda le emissioni convogliate in atmosfera sia per quanto riguarda le emissioni diffuse (compresi gli impianti termici civili non ricompresi nel Titolo II della parte V del D.Lgs. N°152/06) L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera può essere rilasciata dalle autorità competenti in via ordinaria ai sensi dell'art. 269 o in via generale ai sensi dell'art. 272 (con riferimento alle attività ricomprese nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. N°152/06 e ss.mm.ii) e fa riferimento allo stabilimento nel suo complesso; i singoli impianti e attività presenti nello stabilimento non possono pertanto essere oggetto di distinte autorizzazioni. Le competenze relative ai due procedimenti di autorizzazione, in Liguria, sono così ripartite: l
- La competenza è del Comune per stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente le categorie di impianti e attività, per le quali la Regione ha adottato, con deliberazione di Giunta, l'autorizzazione generale e che rientrano nelle soglie previste dalle deliberazioni stesse, ove presenti, sia nel caso di procedimento in via generale che nel caso di procedimento ordinario.
- La competenza è della Provincia per tutti gli altri stabilimenti rientrati nel Titolo I della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, compresi quelli con attività individuate nella parte II dell'allegato tre alla parte quinta del D.lgs. 152/06, che superano le soglie di solvente stabilite (art. 275 emissioni di Composti organici volatili - COV)
Normativa e regolamenti
- Riferimento normativo: D.Lgs. N°152/06 e ss.mm.ii. - Parte V