Impianti esistenti
Chi può avanzare la richiesta
I gestori degli stabilimenti esistenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del D.P.R. n. 203/88.
Riferimento normativo: Articolo 281 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e Legge Regionale del 21 Giugno 1999 n. 18
Specifiche tecniche
La mancata presentazione della domanda nei termini, comporta la decadenza della precedente autorizzazione. Se la domanda è presentata nei termini, l'esercizio può essere prorogato sino alla pronuncia dell'Autorità Competente.
Tempistica
La domanda di rinnovo deve essere presentata entro i seguenti termini:
- a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011, per impianti anteriori al 1988;
- b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
- c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.
Inoltre: i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 (29 aprile 2006), che ricadono nel campo di applicazione della parte V del decreto stesso e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/88, devono presentare domanda di autorizzazione entro il 31 luglio 2012.
Modelli domanda e documentazione tecnica
L'istanza va presentata corredata di marca da bollo.
Procedimento
Nel caso di domande di rinnovo/aggiornamento: procedimento autonomo (conferenza dei servizi non obbligatoria), previa informazione al comune il quale può esprimere un parere nei 30 giorni successivi.
Il procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve concludersi in un tempo massimo di 8 mesi (10 mesi nel caso di integrazioni della domanda di autorizzazione)
Costi
Verificare alla Tabella contributi spese di istruttoria allegata di seguito