Attività di recupero rifiuti - Registro Provincia dei Recuperatori
Il Decreto Legge n.4 del 16.01.2008, entrato in vigore il 13/02/2008, contiene fra le numerose modifiche apportate al Decreto Legge 152 del 3/04/06, anche il passaggio della competenza in materia di procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, di cui agli artt. 214-216 del Testo Unico (ex artt. 31-33 del D.Lgs. 22/97), dall'Albo nazionale gestori rifiuti alle Province competenti per territorio.
L'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti, prevede che tutte le imprese siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, dal D.M. 5.02.1998 per i rifiuti non pericolosi e dal D.M. 161 del 12.06.2002 per i rifiuti pericolosi.
Con il passaggio di competenza suddetto, questi uffici hanno ritenuto necessario rivedere la modulistica esistente al fine di permettere ai soggetti proponenti di fornire tutti gli elementi utili per istruire compiutamente la procedura di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.
La modulistica* si rende disponibile nel seguito, precisando quindi che:
Documentazione da allegare
- Iscrizioni/rinnovi/variazioni codici c.e.r. di rifiuti: le domande di iscrizione o di rinnovo dovranno essere presentate utilizzando i moduli predisposti da questa Provincia e dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Provincia di Savona, Settore Tutela del territorio e dell'ambiente via Sormano 12 - 17100 Savona (SV)
- Una copia della richiesta dovrà essere inviata anche al Comune ove si trova il sito oggetto di attività di recupero
Termini richieste e durata autorizzazione
- Termini richieste: le domande di cui sopra dovranno essere inviate entro 90 giorni dall'inizio/rinnovo/variazione dell'attività.
- Durata autorizzazione: 5 anni dalla data di protocollo delle lettere di attribuzione da parte di questa Provincia, del numero di iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori;
Spese da sostenere
- Diritti di iscrizione:
Gli importi sono stabiliti dal D.M. 350 del 21.07.1998 (1), secondo classi di appartenenza e l'importo totale deve essere versato utilizzando il Portale dei Pagamenti pagoPA.
In caso di versamento effettuato da parte di un Comune, dovrà essere indicata nella causale la seguente dicitura: 4200/in caso di rinnovo indicare anche il numero di iscrizione nel registro provinciale.
Se il versamento è effettuato da una ditta, si dovrà indicare: 14505 /n°.registro provinciale (in caso di rinnovo). - I diritti devono essere versati al momento dell'iscrizione nel registro provinciale e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno. Nel caso in cui sia stata autorizzata un'implementazione di codici c.e.r. che comporti un avanzamento di classe di appartenenza rispetto a quella per la quale è stato fatto l'ultimo versamento di diritti, dovrà essere effettuato un versamento integrativo entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Modalità
Normativa e regolamenti
- Art. 1 del D.M. n.350/98