RC auto
Normativa: Art. 60 del D. Lgs 15/12/97 n. 446 e successivo regolamento approvato con D.M. 457 del 14/12/98 - Art. 17 comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n.68.
Si applica alle polizze assicurative dei veicoli iscritti al PRA e alle macchine agricole. Il gettito dell'imposta RCA è attribuito alle Province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti, ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.
Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n.68, con delibera di Giunta Provinciale n. 195 del 25/11/2013, é stata confermata per l'esercizio 2014 l'aliquota dell'imposta Rcauto al 16%.
L'imposta R.C. AUTO viene versata alla Provincia da tutti i Concessionari della riscossione dei tributi, che la ricevono dalle società di assicurazione, con le modalità previste dal D. Lgs 237/97.
I versamenti vengono effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto di Tesoreria.