Dilazioni di pagamento
E' prevista la possibilità, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, di concessione di dilazione e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti indicati nella sezione "Requisiti del richiedente".
Informazioni sul procedimento
La dilazione e/o la rateazione possono essere concesse alle seguenti condizioni e limiti:
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni
- durata massima di settantadue mesio, relativamente ai debiti derivanti da indebiti retributivi vo pensionistici, entro il periodo eventualmente più lungo per il quale si è protratta la corresponsione indebita degli emolumenti
- decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata
- applicazione degli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza nella misura del tasso legale; gli interessi sono applicati dalla data di scadenza del termine assegnato per il pagamento e sono riscossi unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite
Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nella sezione "Requisiti del richiedente", soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dalla provincia.
Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare sia superiore ad € 10.000,00 (diecimila) è necessaria la prestazione di idonea garanzia fideiussoria. Qualora sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in maniera inferiore rispetto a quella accertata, la Provincia è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi (salvo il caso di indebiti retributivi o pensionistici)
Note
E' fatta salva la concessione di una rateizzazione più favorevole al contribuente se espressamente prevista da disposizioni di legge o da regolamenti disciplinanti la singola entrata.
Normativa e regolamenti
- Legge n.212 del 27/07/2000 (art.8 c.4)
- Art.16 del Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente