Interpello del contribuente
Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare la Provincia in ordine all'interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dalla Provincia stessa qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla loro corretta interpretazione.
Informazioni sul procedimento
Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria
La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente e deve essere fornita entro centoventi giorni dalla data di ricezione. Nel caso di interpello formale al Ministero delle Finanze (vedere la sezione "Vincoli esterni") il termine originario rimane sospeso fino alla ricezione della risposta del Ministero stesso o comunque fino al decorso del termine di centoventi giorni. Il responsabile dell'entrata risponde all'interpello entro trenta giorni dalla ricezione del parere ministeriale o dalla scadenza dei centoventi giorni
L'istanza deve contenere l'indicazione del quesito e l'interpretazione del contribuente ed essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso
Note
Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile dell'entrata, entro quindici giorni dalla ricezione, rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante
Nel caso in cui la Provincia ritenga necessaria una variazione rispetto alla risposta deve notificarlo al contribuente e tale nuova interpretazione vale dal periodo di imposta successivo a quello della notifica. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere emanate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dalla Provincia entro il termine di centoventi giorni.
Normativa e regolamenti
Legge n.212 del 27 luglio 2000;art.9 del Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente